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Depositare il certificato di collaudo

Descrizione

Depositare il certificato di collaudo

Tutte le opere soggette a deposito o autorizzazione ai fini sismici, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale utilizzato devono essere sottoposte a collaudo statico, che può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei lavori per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67, comma 8-bis). 

Entro 60 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 62.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell'opera e che è iscritto all'Albo da almeno dieci anni.

Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest’ultimo è obbligato a chiedere all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.

In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

Una volta depositata la comunicazione di fine dei lavori, entro 60 giorni il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67.

Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate.

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